L'Avvocato Soave risponde: Che fare a fronte di un sinistro con contrassegno contraffatto? - Il Broker.it

L'Avvocato Soave risponde: Che fare a fronte di un sinistro con contrassegno contraffatto?

DOMANDA: ho avuto un incidente con danni importanti. L’assicurazione del danneggiante respinge ogni richiesta dicendo che il soggetto non è un suo assicurato. Il tagliando esibito alla polizia stradale pare essere falso. Come ci si comporta in questi casi? Grazie.
Luisa – Padova
wpid-Giancarlo-Soave.jpgRISPOSTA DELL’AVVOCATO SOAVE: Il contrassegno, rilasciato dalla compagnia al momento della stipula del contratto assicurativo, è il documento che attesta l’esistenza e la conseguente validità della polizza assicurativa, quindi certifica che quel veicolo è assicurato per la r.c.a.
Ne consegue che, in caso di sinistro stradale, il soggetto danneggiato è giuridicamente legittimato ad agire nei confronti del proprietario del veicolo, nonché della sua compagnia assicurativa, così come risultante, appunto, dal contrassegno, per ottenere il risarcimento dei danni, subiti a causa ed a seguito dell’incidente.
Ma cosa accade, se emerge che il tagliando sia stato contraffatto e conseguentemente la compagnia indicata non abbia stipulato alcun contratto con il danneggiante?
Sebbene nessuna polizza assicurativa sia stata emessa a favore del proprietario del veicolo danneggiante, la compagnia apparentemente emerge essere l’impresa contraente e ciò non la esime da responsabilità in caso di sinistro, ai sensi  e per l’effetto del combinato disposto dell’art. 127 cod. ass. e art. 1901 cod. civ., ove si stabilisce che il rilascio del contrassegno assicurativo, vincola l’assicuratore a risarcire i danni causati da circolazione
Questo almeno è quanto affermato dalla Corte di Cassazione (sent. 24089/2011, n. 11295/2012), secondo la quale “…il rilascio del contrassegno assicurativo, da parte dell’assicuratore della r.c.a.., vincola quest’ultimo a risarcire i danni causati dalla circolazione del veicolo, quand’anche il premio assicurativo non sia stato pagato, ovvero il contratto di assicurazione non sia efficace, giacchè, nei confronti del danneggiato, quel che rileva ai fini della promovibilità dell’azione diretta nei confronti dell’assicuratore del responsabile, è l’autenticità del contrassegno, e non la validità del rapporto assicurativo…”
Secondo la Suprema Corte, ancorchè in presenza di contrassegno in realtà contraffatto, la tutela delle norme citate, opera pure nell’ipotesi dell’apparenza del diritto poiché non può chiedersi al danneggiato di accertare la validità del contrassegno esibito quando lo stesso sembra essere valido.
Pertanto, la compagnia coinvolta ha l’onere di dimostrare di essere totalmente estranea alla vicenda e di non aver avuto un comportamento che potesse generare tale equivoco.
Non incombe, pertanto, sul danneggiato l’onere di verifica della validità della copertura assicurativa e l’automobilista che ha subito il danno ha tutto il diritto di rivolgere la propria richiesta risarcitoria alla compagnia assicurativa che “appare” essere responsabile in solido con chi ha cagionato il sinistro.
La compagnia assicurativa, d’altro canto, ha anch’essa diritto di provare l’inesistenza del rapporto assicurativo, ma lo deve fare con prove adeguate altrimenti viene protetta la cosiddetta “apparenza del diritto”.
Cordiali saluti.
Avv. Gian Carlo Soave – Twitter @Avvocato_Soave

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