DOMANDA: ho avuto un incidente con danni importanti alla mia moto nuova (due mesi), ho richiesto alla mia compagnia di conoscere la valutazione del danno del perito incaricato, ma non ho avuto risposta da nessuno. E’corretto questo comportamento? Grazie.
Luigi – Padova
RISPOSTA DELL’AVVOCATO SOAVE: La normativa in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, attribuisce ai contraenti, agli assicurati ed ai danneggiati il diritto di accesso agli atti ed ai documenti nei confronti delle imprese di assicurazione relativamente ai procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano.
L’art. 146 cod. ass. stabilisce che:
“1. Fermo restando quanto previsto per l’accesso ai singoli dati personali dal codice in materia di protezione dei dati personali, le imprese di assicurazione esercenti l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a consentire ai contraenti ed ai danneggiati il diritto di accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano.
2. L’esercizio del diritto di accesso non è consentito quando abbia ad oggetto atti relativi ad accertamenti che evidenziano indizi o prove di comportamenti fraudolenti. E’ invece sospeso in pendenza di controversia giudiziaria tra l’impresa e il richiedente, fermi restando i poteri attribuiti dalla legge all’autorità giudiziaria.
3. Se, entro sessanta giorni dalla richiesta scritta, l’assicurato o il danneggiato non è messo in condizione di prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia a sue spese, può inoltrare reclamo all’ISVAP anche al fine di veder garantito il proprio diritto.
4. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro della giustizia, con regolamento adottato su proposta dell’ISVAP, individua la tipologia degli atti soggetti e di quelli esclusi dall’accesso e determina gli obblighi delle imprese, gli oneri a carico dei richiedenti, nonchè i termini e le altre condizioni per l’esercizio del diritto di cui al comma 1.”
Gli atti del sinistro di cui è possibile prendere visione, anche attraverso il rilascio di copie, sono;
- le denunce di sinistro dei soggetti coinvolti;
- le richieste di risarcimento dei soggetti coinvolti;
- il rapporto delle Autorità intervenute sul luogo del sinistro;
- le dichiarazioni testimoniali sulle modalità del sinistro con esclusione dei riferimenti anagrafici dei testimoni;
- le perizie dei danni materiali;
- le perizie medico-legali relative al richiedente (se le perizie medico-legali sono relative a persone diverse dal richiedente, l’accesso è consentito solo nei limiti in cui sia strettamente indispensabile per tutelare diritti di rango almeno pari ai diritti dell’interessato ovvero diritti della personalità o altri diritti o libertà fondamentali e inviolabili);
- i preventivi e le fatture riguardanti i veicoli e/o le cose danneggiate;
- le quietanze di liquidazione.
Il diritto di accesso è limitato e può essere esercitato unicamente con riferimento alle parti del documento contenenti notizie o informazioni relative alla parte istante, mentre è escluso l’accesso a quelle parti del documento contenenti notizie o informazioni relative a terzi, salvo che la loro conoscenza non sia necessaria per difendere interessi giuridici del richiedente.
Allo stesso modo la possibilità di accesso è concessa nei limiti in cui sia strettamente necessaria, per le parti di documenti contenenti dati sensibili o giudiziari riguardanti persone diverse dal richiedente.
Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta scritta.
La richiesta va indirizzata all’impresa di assicurazione alla sede legale o alla direzione generale dell’impresa di assicurazione che ha effettuato i procedimenti di constatazione, valutazione e liquidazione dei danni in relazione ai quali si chiede l’accesso, ovvero all’ufficio incaricato della liquidazione del sinistro nel luogo di domicilio del danneggiato, ovvero al punto vendita presso il quale è stato concluso il contratto o al quale quest’ultimo è stato assegnato.
La richiesta va inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo telefax, con rilascio del relativo rapporto di trasmissione.
Nella richiesta di accesso devono essere indicati gli estremi dell’atto oggetto della richiesta stessa ovvero gli elementi che ne consentono l’individuazione, facendo riferimento all’interesse personale e concreto del soggetto interessato. In mancanza di tali elementi, il richiedente è comunque tenuto a specificare i dati e le informazioni oggetto della richiesta in modo da consentire all’impresa l’individuazione degli atti in cui siano eventualmente contenuti.
Il richiedente deve allegare alla richiesta di accesso copia di un documento di riconoscimento e, qualora agisca in rappresentanza di altro soggetto, copia della delega sottoscritta dall’interessato e copia di un documento di riconoscimento di quest’ultimo. Se l’interessato è una persona giuridica, un ente o un’associazione, la richiesta è avanzata dalla persona fisica a ciò legittimata in base ai rispettivi statuti o ordinamenti.
Il diritto di accesso può essere esercitato quando siano conclusi i procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano, ed in particolare:
1. dal momento in cui l’avente diritto riceve comunicazione della misura della somma offerta per il risarcimento o dei motivi per i quali non si ritiene di fare offerta, ovvero, in caso di mancata offerta o di mancata comunicazione del diniego dell’offerta:
- decorsi trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danni a cose e se il modulo di denuncia è stato sottoscritto dai conducenti dei veicoli;
- decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danni a cose;
- decorsi novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se il sinistro ha causato lesioni personali o il decesso;
2. decorsi centoventi giorni dalla data di accadimento del sinistro.
Qualora l’impresa, avendo ricevuto una richiesta di risarcimento incompleta, abbia richiesto le necessarie integrazioni entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, i termini decorrono dalla data di ricezione da parte dell’impresa dei dati e dei documenti integrativi richiesti.
Il procedimento di accesso si deve concludere entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta.
Nel caso in cui la richiesta di accesso sia irregolare o incompleta, questo termine è sospeso dal giorno in cui l’Assicurazione richiede l’integrazione della richiesta al giorno in cui riceve la richiesta corretta.
Nel caso in cui la Compagnia rifiuti l’accesso o non risponda, il richiedente può, nei successivi sessanta giorni, inoltrare reclamo all’ISVAP che adotterà i provvedimenti opportuni nei confronti dell’Assicurazione entro trenta giorni dalla ricezione del reclamo.
I più cordiali saluti.
Avvocato Gian Carlo Soave – Twitter: @Avvocato@Soave
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