il contributo SSN previsto nell’artt. 334 del Codice delle assicurazioni private, diverrà indeducibile fiscalmente - Il Broker.it

il contributo SSN previsto nell’artt. 334 del Codice delle assicurazioni private, diverrà indeducibile fiscalmente

A noi sembra una notizia grave! Ancora una volta tante belle chiacchiere da parte dei nostri cari politici!
Tra le disposizioni contenute nel D.L. n. 102/2013 (cd. Decreto IMU) recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di Cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici, inserita in sede di conversione del decreto nella L. 28 ottobre 2013, n. 124, è bene evidenziare la previsione normativa di cui al nuovo co. 2-bis all’art. 12.
Tale nuovo comma, infatti, stabilisce che, a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2014, il contributo SSN previsto nell’artt. 334 del Codice delle assicurazioni private, diverrà indeducibile fiscalmente, sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini dell’IRAP.
Nello specifico, si tratta del contributo obbligatorio sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli ed individuato nella polizza alla voce contributo servizio sanitario nazionale (SSN).
Si ricorderà che, a decorrere dal 2012, per effetto della L. 92/2012 (la cd. Riforma Fornero), la deducibilità dal reddito del contributo in parola, era già stata limitata alla sola parte eccedente l’importo di € 40,00.
Dal 2014, in virtù di quanto disposto ora dal nuovo comma co. 2-bis all’art. 12, inserito in sede di conversione in legge del Decreto IMU, viene meno anche quanto disposto in materia dalla Riforma Fornero e si prevede, quindi, in via generale, l’indeducibilità del contributo ai fini delle imposte sui redditi e ai fini IRAP.
Su modello dichiarativo Unico 2015, (per i redditi prodotti nel periodo d’imposta 2014), pertanto, i contribuenti non potranno più dedurre il contributo SSN pagato compilando il quadro RP del modello.
Fonte Alta News – Alta Broker

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