L'Avvocato Soave risponde: Chi risarcisce i danni al mezzo e alla persona causati dal conducente di un'auto rubata? - Il Broker.it

L'Avvocato Soave risponde: Chi risarcisce i danni al mezzo e alla persona causati dal conducente di un'auto rubata?

DOMANDA: alla guida della mia auto sono stato letteralmente speronato da un’altra auto che a tutta velocità ha attraversato un incrocio. La mia auto è andata distrutta ed io sono rimasto ferito gravemente. L’auto è risultata rubata. Né la mia Assicurazione, né quella dell’auto rubata vogliono risarcirmi. Chi mi deve risarcire? Grazie. Antonio – Parabiago (MI)
wpid-Giancarlo-Soave.jpgRISPOSTA DELL’AVVOCATO SOAVE: Il dato normativo che regola la fattispecie proposta dal nostro lettore è rappresentato dal combinato disposto dell’art. 2054, 3° comma codice civile e degli artt. 122, 3° comma e 283, 1° comma lett. d) codice dell’assicurazioni.
Esaminiamoli singolarmente:
– L’art. 2054, 3° comma c.c. stabilisce che “il proprietario del veicolo, o, in sua vece l’usufruttuario, l’acquirente  con patto di riservato dominio è responsabile in solido con il conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.” Intesa, quest’ultima, rigorosamente, nel senso che non è sufficiente la mancanza di assenso o una semplice dichiarazione di volontà del proprietario, bensì è necessario che tale volontà si sia estrinsecata nell’adozione di mezzi idonei ad evitare l’entrata in circolazione del proprio veicolo e ad impedire e/o ostacolare un’azione di impossessamento;
– L’ art. 122, 3° comma cod. ass. prevede che “L’assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volonta’ del proprietario, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, fermo quanto disposto dall’articolo 283, comma 1, lettera d), a partire dal giorno successivo alla denuncia …”
–          L’art. 283, comma 1, lettera d), stabilisce che “ Il Fondo di Garanzia per le vittime della strada, costituito presso la CONSAP, risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui: (…) d) il veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria.” In tale ipotesi il risarcimento e’ dovuto sia per i danni alla persona sia per i danni a cose, limitatamente ai terzi non trasportati e a coloro che sono trasportati contro la propria volonta’ ovvero che sono inconsapevoli della circolazione illegale.
Ma cos’è il Fondo di Garanzia?
Il Fondo di garanzia per le vittime della strada è un organismo di indennizzo nato in attuazione della Convenzione di Strasburgo del 1959 e regolato dal Nuovo Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs 209/2005) allo scopo di risarcire:

  1. i danni causati da veicolo o natante non identificato (dal 24 novembre 2007, a seguito del decreto legislativo n.198 del 6 novembre 2007, il risarcimento è dovuto anche per i danni alle cose, con una franchigia di Euro 500,00, in caso di danni gravi alla persona);
  2. i danni causati da veicolo o natante identificato ma non coperti da assicurazione (dal 24 novembre 2007, a seguito del decreto legislativo n.198 del 6 novembre 2007, i danni alle cose verranno risarciti integralmente)
  3. i danni cagionati da veicolo o natante che risulti assicurato presso un’impresa che al momento del sinistro si trovi in uno stato di liquidazione coatta (sia per i danni alla persona che a cose);
  4. i danni causati da un veicolo posto in circolazione contro la volontà del proprietario (l’ipotesi del nostro lettore).

Segnalo per completezza che il Fondo di garanzia per le vittime della strada, a seguito del decreto legislativo n.198 del 6 novembre 2007, provvede al risarcimento del danno anche nei seguenti casi:

  1. sinistri causati da veicoli spediti nel territorio della Repubblica Italiana da un altro Stato dello Spazio Economico Europeo (Paesi della UE + Islanda, Norvegia e Lichtenstein) avvenuti nel periodo intercorrente dalla data di accettazione della consegna del veicolo e lo scadere del termine di 30 giorni (Art. 283, comma 1, lett. d-bis);
  2. sinistri causati da veicoli esteri con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo (Art. 283, comma 1, lett. d-ter).

L’intervento del Fondo, nei casi sopracitati, è limitato al massimale di legge vigente alla data del sinistro. L’istruttoria e la liquidazione dei danni per i sinistri di cui all’art. 283 lett. a), b), d), d-bis) e d-ter) è quindi, per legge, di esclusiva competenza dell’Impresa Designata, individuata in base al luogo di accadimento del sinistro, alla quale va inviata la richiesta di risarcimento dei danni per l’apertura della pratica e nei cui confronti, in caso di mancata definizione transattiva, deve essere esercitata l’eventuale azione giudiziaria. La designazione delle Imprese, valida per un triennio, avviene per legge. Il Fondo di Garanzia è istituito presso la Consap SPA, ed è alimentato dalle imprese autorizzate all’esercizio dell’assicurazione obbligatoria.
Le somme necessarie a far fronte a questi risarcimenti vengono acquisite dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada attraverso un prelievo percentuale sui premi incassati per le polizze RC Auto. Tale aliquota è infatti una componente del premio RCA.
In conclusione e per dar compiuta risposta al nostro lettore, se il proprietario del veicolo danneggiante ha provveduto a denunciare il furto alle autorità competenti e il sinistro si sia verificato nelle ventiquatt’ore successive alla denuncia stessa, tenuto all’integrale risarcimento dei danni sia alla persona, sia alle cose, è il Fondo Vittime della Strada.
I più cordiali saluti.
Avv. Gian Carlo Soave – Twitter @Avvocato_Soave

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