Questa settimana riportiamo un quesito che esula dal mondo assicurativo in senso stretto ma che ci è stato sottoposto e che, essendo di particolare attualità, abbiamo comunque sottoposto all’Avvocato Soave che si è, a sua volta, prestato a rispondere anche perchè si lega al tema della RC Professionale dell’Impresa e la RC del Condiminio.
DOMANDA:
Durante lavori di strutturazione nel mio palazzo, ho avuto un furto nel mio appartamento. I ladri sono entrati nel mio appartamento posto al terzo piano salendo dalle impalcature. L’amministratore del mio condominio e la ditta dicono che non ci possono far nulla se i ladri mi hanno rubato. Ma è proprio così? C’è una legge che mi tutela?
Ludovico, Milano
RISPOSTA DELL’AVVOCATO SOAVE:
Il caso che ci porta all’attenzione il nostro gentile lettore, al quale va tutta la nostra solidarietà, è purtroppo un fatto di cronaca assai frequente.
Se da un punto di vista penale, vero è che né il condominio, né l’impresa appaltatrice può essere ritenuta responsabile per il fatto delittuoso di terzi, atteso che, secondo il nostro ordinamento la responsabilità penale è personale (art. 27 Cost.), lo stesso non può dirsi sotto il profilo della responsabilità civile.
Esaminiamo ruoli ed obblighi dei soggetti coinvolti: il condominio e l’impresa sono parti del contratto di appalto, mentre il singolo condomino non può essere inteso quale parte contrattuale, ma bensì soggetto terzo al negozio.
L’impresa, pertanto, che colposamente ometta e/o trascuri, le più essenziali norme di diligenza e perizia, ponendo in essere le condizioni per il verificarsi del danno, risponde, nei confronti del terzo, ai sensi dell’art 2043 c.c. che stabilisce “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”. L’impresa è tenuta, conseguentemente, ad adottare tutte le necessarie cautele idonee ad impedire l’uso improprio delle impalcature, dal quale possa derivare un danno ingiusto ad altri.
Il condomino, quindi, per vedersi riconosciuto il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del furto ha l’onere di provare :
- l’evento dannoso, ovvero il furto subito e i danni conseguenti;
- la condotta colposa del danneggiante, consistente, ad esempio nell’installazione di un sistema di sicurezza non conforme alle prescrizioni contrattuali;
- il nesso di causalità tra l’evento dannoso e la condotta colposa.
L’impresa appaltatrice, dal canto suo, per andare esente da responsabilità, deve fornire la prova di avere adottato tutte le adeguate misure per evitare che le impalcature diventino un agevole accesso per i ladri, nonché l’eventuale prova che i ladri non si siano serviti dei ponteggi per accedere all’appartamento del condomino vittima del furto.
Il condominio, viceversa, è chiamato a rispondere del danno patito dal condomino sotto un altro duplice titolo di responsabilità:
- quale custode del fabbricato ai sensi dell’art. 2051 c.c. (Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito)
- quando non abbia vigilato sull’operato dell’impresa appaltatrice oppure ne abbia scelta una manifestamente inadeguata per l’esecuzione dell’opera, o quando risulti che l’impresa sia stata una semplice esecutrice degli ordini del committente . (c.d. culpa in vigilando od in eligendo)
La responsabilità del condominio è di tipo oggettivo e la prova da fornire per andare esente da responsabilità è piuttosto gravosa.
Infatti se il condomino, dovrà limitarsi, come si accennava poc’anzi, a fornire la prova del fatto e del danno subito, il condominio si libererà solo provando il caso fortuito.
In conclusione il nostro lettore ha azione in via principale nei confronti dell’impresa esecutrice e in via concorrente nei confronti del condominio e per ottenere il risarcimento del danno dovrà dimostrare:
- la presenza dei ponteggi
- l’ingresso dei ladri nell’appartamento per mezzo degli stessi
- l’assenza e/o inadeguatezza dei presidi di sicurezza e cautela.
Segnalo per completezza una recente e interessante pronuncia della Corte di Cassazione (28.01.2013 n. 1980), che pur inserendosi nell’unanime orientamento consolidato riferito poc’anzi, si differenzia per aver ritenuto, per la prima volta, rilevanti i comportamenti colposi realizzati dagli stessi condomini vittime di furti quali, ad esempio, l’aver lasciato aperte le finestre attraverso le quali erano penetrati i ladri, oppure l’aver lasciato incustoditi i beni di valore sottratti.
La Corte Suprema, nel caso specifico, hanno ritenuto determinante, ai fini di escludere la responsabilità dell’impresa appaltatrice e del condominio, il comportamento colposo del condomino che non avrebbe provveduto a conservare i gioielli con le dovute cautele, agevolando la commissione del furto, ma soprattutto per aver egli aderito alla delibera assembleare che decideva di non installare gli impianti antifurto sui ponteggi perché eccessivamente costosi, assumendosi così il rischio di poter subire un furto.
Cordiali saluti.
Avv. Gian Carlo Soave – Twitter: Avvocato_Soave
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