di Avv. Andrea Maura – www.legalgrounds.eu
Nel mondo delle assicurazioni il Decreto “Crescita 2.0” (D.l. n. 179/2012, convertito dalla legge n. 221/2012) è noto soprattutto per le disposizioni che, in linea di continuità con il D.l. “Cresci Italia” (D.l. 1/2012, convertito dalla legge n. 27/2012), hanno riguardato il settore dell’RC Auto, nonché quello dell’intermediazione assicurativa, attraverso la previsione della libertà di collaborazione tra intermediari c.d. di primo livello (Sez. A, B e D del RUI, e soggetti comunitari operanti in Italia, inseriti nell’elenco di cui all’art. 33, c. 2, del Reg. Isvap n. 5).
La norma ha, tuttavia, interessato anche un settore che, pur non appartenendo di diritto a quello dell’industria assicurativa, presenta con esso significative affinità e interessanti opportunità di sinergia; stiamo parlando del mondo delle Società di Mutuo Soccorso (SOMS), nel cui ambito è intervenuto l’art. 23 del Decreto Cresci Italia, il quale ha modificato la legge 15 aprile 1886, n. 3818, intitolata “Costituzione legale delle società di mutuo soccorso”.
Il nuovo art. 1 della legge n. 3818/1886 enfatizza, infatti, gli aspetti che contraddistinguono gli enti no profit, prevedendo che le SOMS non abbiano finalità di lucro e che perseguano finalità di interesse generale, attraverso l’esclusivo svolgimento in favore dei soci e dei loro familiari conviventi di una o più delle seguenti attività:
a) erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitari nei casi di infortunio, malattia ed invalidità al lavoro, nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente;
b) erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni;
c) erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti;
d) erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell’improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche
Come può intuirsi, le possibilità di sviluppo del settore, anche alla luce del progressivo ripensamento dei rapporti tra pubblico e privato (non solo) nel nostro ordinamento, sono molto ampie, anche al di là degli ambiti in cui le SOMS sono tradizionalmente impegnate (si pensi a quello del rimborso delle spese sanitarie).
Sta agli attori del mercato saperle cogliere, dando impulso anche a quelle sinergie con l’industria assicurativa di cui abbiamo fatto menzione all’inizio di questo post.
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