L'AvvocatoSoave risponde - Banca dati sinistri: anagrafe testimoni – anagrafe danneggiati - Il Broker.it

L'AvvocatoSoave risponde – Banca dati sinistri: anagrafe testimoni – anagrafe danneggiati

DOMANDA:
Gentile Avvocato Soave,
qualche tempo fa su questo stesso blog si dava notizia della denuncia al Garante della Privacy da lo “Sportello dei diritti” circa la presunta” contro Anagrafe Testimoni e Anagrafe Danneggiati (n.d.r. potete trovarte QUI IL POST cui si fa riferimento). Al di la delle posizioni più o meno ideologiche le chiedo la gentilezza di voler chiarire il quadro normativo di riferimento. Grazie e cordiali saluti.
Damiano, Verona
RISPOSTA DELL’AVVOCATO SOAVE:
wpid-Giancarlo-Soave.jpgGentile Damiano,
la questione proposta è di rilevante attualità, i punti di vista sono discordanti e spesso dettati da un fraintendimento di base, direi quasi emozionale  al grido “siamo tutti schedati”.
Sgombriamo il campo dai pregiudizi e partiamo, come nostra abitudine dal dato normativo, per affrontare in maniera sistematica la problematica.
L’art. 135 Cod. Ass. prevede testualmente:
1. Allo scopo di rendere più efficace la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia, è istituita presso l’ISVAP (oggi IVASS n.d.r.) una banca dati dei sinistri ad essi relativi.
2. Le imprese sono tenute a comunicare i dati riguardanti i sinistri dei propri assicurati, secondo le modalità stabilite con regolamento adottato dall’ISVAP. I dati relativi alle imprese di assicurazione che operano nel territorio della Repubblica in regime di libera prestazione dei servizi o in regime di stabilimento sono richiesti dall’ISVAP alle rispettive autorità di vigilanza degli Stati membri interessati.
3. Le procedure di organizzazione e di funzionamento, nonché le condizioni e le limitazioni di accesso alla banca dati sono stabilite dall’ISVAP, con regolamento, secondo quanto previsto dall’articolo 120 del codice in materia di protezione dei dati personali.”
La finalità della banca dati è di tutta evidenza: rendere più efficace la prevenzione ed il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore.
Le cautele previste sono molteplici a partire dall’organizzazione della banca dati, in relazione alla finalità di prevenzione e contrasto delle frodi.
Infatti attraverso la banca dati all’Ivass è consentito di effettuare elaborazioni statistiche, ricerche, studi ed analisi dei dati, nonché la loro eventuale comunicazione o diffusione soltanto in forma anonima ed aggregata tale da non rendere identificabili gli interessati.
I dati per l’alimentazione della banca dati sinistri sono comunicati all’organo di vigilanza, dal momento del pervenimento della richiesta di risarcimento o della denuncia e fino alla definizione del sinistro.
Vengono comunicati i dati relativi ad ogni sinistro avvenuto in Italia per il quale è stata ricevuta dall’Impresa Assicuratrice una denuncia o richiesta di risarcimento dei danni.
Ma chi sono i soggetti aventi diritto alla consultazione?.
Innanzitutto la consultazione è ammessa solo per esclusive finalità di prevenzione, accertamento e repressione di reati o comportamenti fraudolenti ed è limitata ai dati pertinenti e non eccedenti  la finalità di legge.
I soggetti aventi diritto sono:
–     gli organi giudiziari e di polizia giudiziaria
–     le imprese di assicurazione
–     la Consap e l’Uci (Ufficio Centrale Italiano).
Per quanto riguarda la consultazione della banca dati da parte delle Imprese di assicurazione, essa è fortemente limitata e controllata, con l’individuazione di specifiche e importanti garanzie sotto il profilo dei tempi di conservazione dei dati, delle modalità selettive di consultazione e della natura delle informazioni acquisite collegate alle effettive esigenze derivanti dalla liquidazione dei sinistri.
La consultazione, infatti, può essere effettuata solo previa abilitazione da parte dell’organo di vigilanza ed esclusivamente nell’ambito di richieste o procedimenti di liquidazione di sinistri all’esame della Compagnia ed è finalizzata alla verifica della situazione storica collegata al caso in esame.
Inoltre, ogni consultazione della banca dati sinistri è registrata e memorizzata dall’Ivass con l’indicazione del codice identificativo del soggetto abilitato che ha effettuato la consultazione, della data e dell’ora della consultazione, delle chiavi di ricerca, del numero di sinistro e dei dati consultati. La consultazione è consentita per singole chiavi di ricerca e solo sinistro per sinistro e soprattutto è tecnicamente impossibile acquisire per via telematica elenchi relativi a sinistri o persone.
L’irregolare consultazione prevede la sospensione o la revoca dell’abilitazione alla consultazione del soggetto abilitato che si può estendersi anche all’impresa di assicurazione, nel caso in cui sia configurabile una corresponsabilità degli stessi per omesso controllo o per disfunzioni organizzative tali da aver consentito la sistematica reiterazione della violazione, anche se commessa da parte di distinti soggetti abilitati.
Cordiali saluti.
Avv. Gian Carlo Soave
Twitter: Avvocato_Soave

0 Comments

Leave A Comment