Prosegue la collaborazione con l’Avvocato Gian Carlo Soave – uno dei massimi esperti di Diritto Assicurativo e di Sinistri – che ogni settimana risponderà a un quesito di un nostro lettore. Vi ricordiamo che potete inviare i vostri quesiti all’indirizzo: postmaster@ilbroker.it
A seguito della risposta al quesito della scorsa settimana “Eccezioni all’obbligo a contrarre” ci sono giunte diverse richieste di approfondimento, tra queste abbiamo selezionato la seguente.
DOMANDA: E nel caso in cui la compagnia avesse le prove che un contraente, titolare di decine di posizioni, fosse nella posizione di contaente/proprietrio di comodo?
Quid Iuris?
Garzie
Gf. Noè – Responsabile Unità Antifrode Genertel S.p.A.
RISPOSTA DELL’AVVOCATO SOAVE:
La fattispecie, che ci propone il lettore, che ringrazio, ritengo possa essere inquadrata nell’ambito degli artt. 1892 Codice Civile e segg., che disciplinano le conseguenze dell’errore dell’Assicuratore nella valutazione del rischio.
Le norme richiamate prevedono un obbligo di informazione e collaborazione da parte dell’Assicurato, la cui violazione determina, quali conseguenze di legge, l’annullamento (ex tunc) o il recesso (ex nunc).
In mancanza di violazione del citato obbligo, l’errata valutazione del rischio resta a carico dell’Assicuratore.
Presupposto dell’applicazione dell’art. 1892 Codice Civile è che le reticenze e le inesattezze siano state determinate da dolo o colpa grave ed esige il simultaneo concorso di tre elementi essenziali:
a) Una dichiarazione inesatta o reticenza dell’Assicurato;
b) L’influenza di tale dichiarazione ai fini della reale rappresentazione del rischio;
c) La reticenza e la dichiarazione sia frutto di dolo e colpa grave, nella configurazione di circostanze conosciute e taciute nella consapevolezza del valore determinante sul consenso dell’altra parte.
Si noti che, in caso di dichiarazioni inesatte e/o reticenti operate dall’Assicurato senza dolo o colpa grave, l’art. 1893 Codice Civile prevede la facoltà dell’Assicuratore di recedere con efficacia ex nunc previa dichiarazione da farsi all’Assicurato nei tre mesi dalla conoscenza dell’inesattezza della dichiarazione inesatta e/o reticente, ma in tal caso spetta alla Compagnia l’onere della prova in ordine alla variazione dell’entità del premio che avrebbe applicato se avesse conosciuto le dichiarazioni esatte e/o complete.
Cordialmente
Avv. Gian Carlo Soave
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