RCA: Illegale la clausola di guida esclusiva - Il Broker.it

RCA: Illegale la clausola di guida esclusiva

Da Il Sole 24 Ore di Sabato 31 Agosto
01|LA CLAUSOLA
Esteso al nostro ordinamento il principio affermato dalla sentenza Churchill, sulla nullità della clausola di guida esclusiva: il limite comprime il diritto umano e inviolabile alla salute
02| VITA DI RELAZIONE
I giudici affermano il diritto al risarcimento integrale del danno attribuendo un peso specifico alla perdita della vita di relazione in situazioni in cui, come nel caso esaminato, «la vita attiva e sociale viene totalmente disintegrata»
L’obbligo di risarcire i passeggeri dell’automobile da parte dell’assicurazione vale anche per gli incidenti avvenuti prima dell’adeguamento alle norme comunitarie. Deve inoltre essere considerata nulla la clausola di guida esclusiva che limita la responsabilità della compagnia solo quando la vettura sia condotta dal proprietario.
La Corte di Cassazione, con la sentenza 19963, riconosce il diritto a un mega risarcimento, di oltre un milione di euro in cui incide in maniera autonoma il danno alla vita di relazione.
Il caso esaminato riguardava un giovane coinvolto in un incidente stradale, avvenuto con una macchina di sua proprietà ma guidata da un amico non assicurato che in quell’occasione aveva perso la vita.
L’assicurazione negava il diritto al risarcimento perché alla data del sinistro non era ancora entrata in vigore la legge 142/1992 che aveva cancellato con un colpo di spugna la norma (legge 990/1969) che escludeva la tutela per il proprietario quando questo, benché assicurato, si trovi nella condizione di essere il terzo trasportato.
Ininfluente per la Cassazione soffermarsi sulla retroattività della norma in presenza delle direttive comunitarie e delle sentenze della Corte di giustizia che hanno già superato il problema (Causa c-442/10 Churchill) affermando l’illegittimità di qualunque paletto al risarcimento.
La Cassazione chiama in aiuto la dottrina per affermare l’estensione anche nel nostro ordinamento del divieto della clausola di guida esclusiva enunciato nella sentenza Churchill. «Questa clausola deve ritenersi – si legge nella sentenza – sulla base dei principi del nostro ordinamento, nulla per la violazione di norme di diritto comunitario che sono strutturalmente sovraordinate alle norme nazionali, e viene a comprimere il diritto umano e inviolabile alla salute, che è costituzionalmente garantito ed è principio europeo di diritto comune, irretrattabile e indisponibile anche da parte dell’assicuratore».
Chiarito che il trasportato ha sempre e comunque il diritto al risarcimento integrale del danno, qualunque sia la sua veste e qualità – con la sola eccezione di chi è consapevole della circolazione illegale del veicolo, come nel caso dei ladri – i giudici della terza sezione civile affrontano il tema dell’ammontare del risarcimento.
La Suprema corte bacchetta i giudici della Corte d’Appello che non avevano considerato nel danno biologico quello alla vita di relazione, riducendo l’assegno.
La Cassazione sancisce invece una specificità del danno alla vita di relazione. E bolla come illogica la decisione di negare l’integrale ed equa rideterminazione nei confronti del ricorrente non più autosufficiente e bisognoso di assistenza giorno e notte. «La motivazione – spiega la Cassazione – appare alla evidenza illogica e insufficiente e lesiva del diritto al risarcimento integrale del danno da perdita della vita di relazione che è una componente del danno biologico ma che appartiene anche alla esplicazione della vita attiva e sociale, che viene ad essere totalmente disintegrata».
La Cassazione rinvia dunque alla Corte d’Appello invitandola a tenere presente il principio espresso e a rivedere la sua decisione di decurtare il danno che i giudici di prima istanza avevano liquidato in oltre un milione di euro.

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