Il provvedimento dell’Ivass in materia di home insurance - Il Broker.it

Il provvedimento dell’Ivass in materia di home insurance

Da InsuranceDaily
Lo scorso 17 luglio l’Ivass ha pubblicato sul proprio sito web il provvedimento n. 7 (il provvedimento), in materia di home insu- rance, il quale modifica l’art. 3 del regolamento Isvap n. 35 del 2010 (il Regolamento) e introduce ex-novo, nell’ambito della Parte II di quest’ultimo, il titolo Iv, rubricato Informativa via web al con- traente.
In particolare, il suddetto titolo Iv contiene una serie di nuove norme, ovvero gli artt. 38 bis, ter, quater, quinques e sexies, ine- renti rispettivamente le aree riservate nei siti internet, i rischi par- ticolari, l’accesso alle aree riservate, l’informativa sull’attivazione del servizio e le comunicazioni in corso di contratto mediante le
aree riservate, i quali, con l’esclusione dell’art. 38 sexies (cfr. art. 1 del provvedimento) non trovano applicazione per le imprese co- munitarie, ad eccezione dei contratti relativi all’Rc auto e natanti.
È interessante notare come l’art. 3 del provvedimento, inerente l’entrata in vigore dello stesso, si presenti piuttosto articolato. Il primo comma della norma prevede, infatti, come data di entrata in vigore, il primo settembre 2013, precisando, tuttavia, al secondo comma che le imprese devono adeguarsi alle disposizioni conte- nute nel regolamento entro i sessanta giorni successivi.
Avuto riguardo ai contratti in corso alla data di entrata in vi- gore del provvedimento, il terzo comma del suddetto articolo 3 concede, invece, alle imprese un termine di quattro mesi, entro il quale le stesse debbono predisporre un piano di adeguamento da attuare nei sei mesi successivi.
Il successivo quarto comma precisa, poi, che per le imprese, le quali hanno presentato all’Ivass istanza di approvazione di un’ope- razione societaria straordinaria al 1 settembre 2013, i termini di cui ai citati commi 2 e 3, decorrono dalla data di perfezionamento dell’operazione straordinaria.
da ultimo il quinto comma dell’art. 3 del provvedimento precisa che per i contratti in forma collettiva diversi da quelli connessi a
mutui e finanziamenti, le imprese possono prevedere l’accesso alle aree riservate solo per i contratti stipulati dopo il 1 settembre 2013.
vedremo quale sarà l’impatto della home insurance nell’ambi- to del mercato italiano, soprattutto in relazione agli eventuali svi- luppi futuri che la stessa potrebbe avere in relazione alla sempre crescente diffusione dei dispositivi elettronici, quali smartphone e tablet.
Sul punto appare interessante citare quanto affermato dall’I- vass nell’ambito degli esiti alla fase di pubblica consultazione, con riferimento alle osservazioni, invero di segno opposto, ineren- ti la facoltà di effettuare pagamenti attraverso le aree riservate. Secondo l’Istituto, infatti, “In linea con la normativa primaria, il Provvedimento prevede una funzione informativa dell’area. Resta salva la facoltà per l’Impresa di rendere disponibili funzioni ulte- riori, quali il pagamento dei premi, attivando adeguati sistemi di sicurezza”.
Avv. Andrea Maura

0 Comments

Leave A Comment