Da home banking a home insurance: sarà innovazione vera? - Il Broker.it

Da home banking a home insurance: sarà innovazione vera?

Manuele sigismondiDa home banking a home insurance: sarà innovazione vera?
di Emanuele Sigismondi
 
Scorrendo all’interno dei siti internet delle varie compagnie troviamo, ormai da un paio di settimane, alcuni riferimenti alla Home-Insurance il cui nome, di primo acchito, richiama alla più famosa Home banking che, nel suo piccolo, ha contribuito a migliorare i nostri rapporti con banche e istituti di credito. In realtà, al di  là del nome, non so quante analogie si possano trovare tra i due fenomeni a partire dal fatto che il concetto di Home-insurance non è stato introdotto da una vera e propria volontà imprenditoriale del mercato assicurativo, ma da una spinta normativa che da più di un anno sta cercando di rimodellare il settore, con risultati ad oggi difficilmente decifrabili sia dal punto di vista della raccolta premi, sia dal punto di vista della realizzazione di un rapporto più trasparente tra compagnie e utenti.
 
Il decreto legge 179/2012, detto sviluppo-bis, interviene nel settore assicurativo innanzitutto rinforzando quanto fatto dal legislatore negli ultimi anni in tema di frodi assicurative, secondariamente proseguendo sul percorso “concorrenziale”  già iniziato col decreto liberalizzazioni numero 1/2012.
L’art. 21 d.l. 179/2012, rubricato “misure per l’individuazione ed il contrasto delle frodi assicurative”  all’interno del comma 2 lettera a) esplicando l’attività di vigilanza da parte dell’Ivass, si pone nel solco già scavato dagli artt. 134 e 135 del codice delle assicurazioni ribadendo la necessità da parte dell’autority di avere a disposizione una banca dati sinistri ove attingere per acquisire quelle informazioni idonee a individuare i casi di sospetta frode per segnalarli alle compagnie e all’autorità di pubblica sicurezza ai sensi dello stesso art. 21 comma 2 lett c.
Il riferimento, all’interno del comma 5, all’art 31 comma 1 del decreto legge 1/2012, lascia trasparire inoltre una nuova volontà di approccio al fenomeno delle frodi assicurative nel suo complesso, non solo sotto l’aspetto classico del sinistro simulato ma, a tutto tondo, contemplando anche al suo interno tutta la problematica relativa alla circolazione dei veicoli senza copertura assicurativa o dei tagliandi contraffatti.
Il vantaggio per l’utente si concretizzerebbe, rigorosamente al condizionale, in una migliore gestione delle frodi assicurative con una probabile futura riduzione dei premi in caso di successo e magari una possibilità di valutazione del rischio di sottoscrizione che avvicini un po’ di più il ramo danni al ramo vita, soprattutto sul settore r.c.a., con una percentuale di calcolo del rischio basata su datti empirici più che su valutazioni pregresse relative a sinistri passati  o a singole aree geografiche di residenza.
 
Per quanto riguarda la seconda tematica di approccio,  ed è qui che rinveniamo il concetto di Home insurance, è necessario trasferirsi all’interno del seguente articolo 22 dove, nel comma 8, si stabilisce che: “entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto l’IVASS… stabilisce con apposito regolamento le modalità secondo cui, entro i successivi 60 giorni, nell’ambito dei requisiti organizzativi di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le imprese autorizzate all’esercizio dei rami vita e danni prevedono nei propri siti internet apposite aree riservate a ciascun contraente, accedibili mediante sistemi di accesso controllato, tramite i quali sia possibile consultare le coperture in essere, le condizioni contrattuali sottoscritte, lo stato dei pagamenti e le relative scadenze, e, limitatamente alle polizze vita, i valori di riscatto e le valorizzazioni aggiornate, nonché effettuare rinnovi e pagamenti
Il regolamento delineante le linee guida è, nel frattempo,  arrivato,  documento di consultazione numero 2/2013 datato 19 marzo 2013, e fa proprio riferimento al poc’anzi citato art. 22 comma 8 del decreto sviluppo-bis di cui costituisce logica conseguenza.
Il provvedimento numero 2/2013 va a modificare il regolamento Isvap numero 35 del 26 maggio 2010, introducendo allo stesso un titolo IV,  all’interno della parte dispositiva dell’informativa in corso di contratto, con quattro nuovi articoli.
Nel documento non si parla in realtà di home-insurance ma viene utilizzato questo termine attraverso un indirizzo mail, homeinsurance@ivass.it, fornito per comunicare all’autorità garante le proprie osservazioni in merito. Di qui l’idea di utilizzare il nome Home insurance anche all’interno dei siti delle singole compagnie per identificare meglio la novità nei confronti del pubblico.
 
La portata del servizio si può rinvenire completamente nei cinque punti citati all’interno dell’articolo 38 bis ovvero, informazione on line relativamente a :
a)    Coperture assicurative in essere
b)    Condizioni contrattuali sottoscritte
c)    Stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze
d)    Per le polizze vita, incluse le polizze unit linked e index linked, anche il valore di riscatto della polizza
e)    Per le polizze vita unit linked e index linked, anche il valore della posizione sulla base della valorizzazione corrente delle quote o del valore di riferimento
f)     Per i contratti di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore anche le informazioni contenute nell’attestazione dello stato di rischio
Il provvedimento, all’interno dello stesso articolo al comma due specifica inoltre quanto segue: “L’informativa di cui al comma 1 comprende l’indicazione dei massimali, del valore del bene oggetto di copertura, la data e l’importo dei premi in scadenza, oltre ad ogni altro elemento utile a fornire al contraente un’informativa completa e personalizzata con riguardo alla sua specifica posizione assicurativa” .
Come dicevo quindi, si tratta di un servizio che, in punta di testo normativo, fornisce senza dubbio un vantaggio per l’utente, ma molto limitato rispetto alla consolidata Home Banking la quale permette, oltre che l’accesso a tutta una serie di informazioni, anche un comportamento attivo con la possibilità, ad esempio, di effettuare e ricevere bonifici o di inviare ordini relativi ai propri investimenti. Le informazioni sopra elencate sono senza dubbio molto utili e se il cliente se le leggesse bene, il rapporto con la compagnia risulterebbe più trasparente e facilitato soprattutto in pendenza di sinistro. Si tratta però di informazioni che, tranne che per quanto riguarda la lettera e), potevano essere rinvenute abbastanza facilmente anche in passato attraverso gli intermediari. Non dimentichiamo che al momento l’obbligo di istituzione di una Home insurance vale solo per le polizze retail, quelle contratte e sottoscritte dal singolo cliente nella stragrande maggioranza dei casi in forma standardizzata.
Resta da capire cosa abbia inteso l’autority all’interno del comma 2 con quel: “…fornire al contraente un’informativa completa e personalizzata con riguardo alla sua specifica posizione assicurativa” . Non mi voglio avventurare in interpretazioni fantasiose, credo infatti che si tratti di una semplice affermazione volta a rafforzare il concetto.
Mi stupisce però che non si faccia proprio alcun accenno al momento principe del rapporto assicurazione-cliente ovvero la pendenza di sinistro, la fase liquidativa, il momento nel quale il cliente, al di là delle strategie di marketing, della storicità del marchio, della eventuale fideizzazione, capisce se ha fatto bene a coprire i suoi rischi con quella assicurazione o meno.
È lì che normalmente il cliente vuole informazioni, vuole sentire la vicinanza della propria compagnia, vuole avere le idee chiare, cosa che nella maggior parte dei casi non avviene.
E mi stupisce ancora di più tendendo conto della grande attenzione che norme e regolamenti hanno dedicato alla prevenzione delle frodi assicurative, fenomeni che normalmente proprio nel momento della pendenza di sinistro si concretizzano.
 
Tornando quindi al decreto sviluppo-bis è importante dunque che, come ho detto prima, il legislatore abbia analizzato il fenomeno delle frodi nella sua interezza ma sarebbe ancora più importante, a mio parere, che si analizzasse nella sua interezza tutto il rapporto assicurazione-utenti perché è proprio su questo che si è giocata male la tiepida crescita del settore in Italia negli ultimi anni.
E le compagnie che per prime sapranno intravedere e concretizzare questo cambio di paradigma, rilevando nella trasparenza una opportunità, potranno sfruttare questo vantaggio competitivo prima delle altre anche e soprattutto nei confronti dei molti, forti e agguerriti competitors internazionali.
 
 

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