LA RIDUZIONE DEI TERMINI DI PAGAMENTO: L'ITALIA SI ADEGUA ALL'EUROPA - Il Broker.it

LA RIDUZIONE DEI TERMINI DI PAGAMENTO: L'ITALIA SI ADEGUA ALL'EUROPA

Tutti noi siamo consapevoli che i termini di pagamento in Italia sono lunghissimi: 150 giorni, 180 giorni, 2010 giorni e più..
Visto il periodo di crisi che stiamo attraversando spesso la “dilazione di pagamento” diventa uno strumento commerciale a cui ricorrere per non perdere un cliente, anche storico. Ma c’è sempre il rovescio della medaglia da considerare: maggiore dilazione può significare maggior rischio di non vedere onorato il credito vantato.
Al fine di ridurre i termini di pagamento è in vigore dal 1°gennaio 2013 il D.Lgs. n. 192/2012.
Le disposizioni del D.Lgs. n. 192/2012 si applicano alle transazioni commerciali concluse a decorrere dal 1° gennaio 2013, che recepisce la direttiva n. 2011/7/UE sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese e tra Pubbliche Amministrazioni e imprese.
A partire, quindi, dal 1°gennaio 2013 tutti i nuovi contratti di compravendita di merci e di prestazioni di servizi, stipulati tra singole imprese o tra imprese e Pubbliche Amministrazioni, saranno soggetti alla nuova disciplina.
Il decreto prevede in sintesi:
-una maggiorazione del tasso degli interessi legali moratori, che passa dal 7% all’8% in più rispetto al tasso fissato dalla BCE per le operazioni di rifinanziamento;
-un regime rigoroso, nei rapporti tra imprese, stabilendo che il termine di pagamento legale sia di 30 giorni e che termini superiori a 60 giorni possano essere previsti solo in casi particolari e in presenza di obiettive giustificazioni.
Nello specifico il D.Lgs. n. 192/2012 stabilisce i tempi massimi di pagamento delle merci e/o servizi, decorsi i quali scatta l’automatica applicazione degli interessi moratori.
I termini di pagamento previsti sono:
-30 giorni, come termine massimo applicabile se il contratto non prevede alcun termine;
-60 giorni, come termine massimo pattuibile dalle parti nel contratto.
Nei contratti tra singole imprese, si può prevedere un termine superiore a 60 giorni solo se tale termine non è considerato gravemente iniquo per il creditore.
Nei contratti tra imprese e Pubbliche Amministrazioni, il termine massimo applicabile è automaticamente di 60 giorni se l’ente pubblico è:
– un ente che fornisce assistenza sanitaria,
– un’impresa pubblica partecipata finanziariamente dallo Stato, dalle Regioni, dalle province o dagli enti locali.
Qualora i termini per il pagamento vengano superati ovvero non si provveda al pagamento dovuto, la norma prevede una significativa maggiorazione del tasso degli interessi legali moratori: dal 7% all’8% in più rispetto al tasso fissato dalla BCE per le operazioni di rifinanziamento. Tali interessi maturano automaticamente decorreranno, quindi, senza necessità di un formale sollecito.
Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore:
– un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno, nonchè
– il rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme dovute e non corrisposte entro i termini previsti.
Ma qualcosa non va nel decreto italiano di recepimento
Secondo la Commissione dell’ Unione Europea il decreto 192/2012 non recepisce completamente la Direttiva europea 2011/7/UE contro i ritardi nei pagamenti.
Il vicepresidente della Commissione europea Antonio Tajani nel corso di un convegno svoltosi la scorsa settimana a Milano ha ribadito che “contiene troppe ambiguità incompatibili con la norma comunitaria. Se il governo non le correggerà entro il 16 marzo (termine ultimo per il recepimento in tutta Europa) faremo scattare immediatamente la procedura d’infrazione, con le annesse sanzioni pecuniarie”.
Secondo Tajani il provvedimento del Governo italiano non recepisce completamente la Direttiva europea. Quest’ultima stabilisce che la proroga a 60 giorni del termine per i pagamenti della PA riguarda solo asl, ospedali e imprese pubbliche, mentre il decreto italiano di recepimento prevede invece la possibilità per tutte le Pa di raddoppiare in certi casi il termine dei 30 giorni. Inoltre, il D.Lgs 192/2012 non specifica che il termine di 30 giorni si computa con le domeniche comprese.
Restiamo in attesa di ulteriori sviluppi!
Silvia De Marco

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