Scatola nera: un nuovo Decreto ne regola funzioni e componenti. Facciamo il punto su funzionalità attuali e future. - Il Broker.it

Scatola nera: un nuovo Decreto ne regola funzioni e componenti. Facciamo il punto su funzionalità attuali e future.

black-boxE’ datato 25 gennaio 2013 il Decreto del Ministero dei Trasporti che si pone l’obiettivo di definire caratteristiche, contenuti e funzionalità della “scatola nera” o, utilizzando la definizione del Ministero “Meccanismi elettronici che registrano l’attività del veicolo”.
In sostanza vengono ufficializzate le caratteristiche del dispositivo, che, la cosa certo non ci sorprende vista anche l’entità degli interessi in gioco, di fatto riprendono quelle dei modelli già in commercio.
Noi de Il Broker, a tale proposito, e dopo aver attentamente studiato il mercato, ipotizziamo che il business di cui stiamo parlando possa interessare bel nostro Paese nei prossimi 3 anni (salvo ovviamente una successiva obbligatorietà della scatola nera) un numero di veicoli compreso tra i 10 e i 15 milioni generando così un mercato che potrebbe valere da un minimo di 500 milioni di Euro a un massimo di 1,5 miliardi, senza contare l’installazione che stimiamo tra i 600 milioni e 1,2 miliardi e la fornitura di servizi (gestione dati e fornitura di servizi ad alto valore aggiunto) della quale non sappiamo stimare l’ipotetico valore ma che, secondo alcuni autorevoli osservatori, potrebbe valere ben di più dei mercati dell’hardware e dell’installazione messi insieme.
Tornando al Decreto in sostanza per definire “scatola nera” un dispositivo occorre che questo integri al suo interno un localizzatore gps, un impianto di trasmissione Gprs, un accelerometro triassiale, due tipi di memoria (flash e Ram), una batteria ricaricabile, un’antenna per comunicare wireless con gli apparati di bordo e la possibilità di effettuare una diagnosi remota indispensabile a garantire (soprattutto ai fini della concessione effettiva di uno sconto sulla polizza) che il dispositivo non venga rimosso temporaneamente o definitivamente.
Riportiamo qui di seguito gli articoli più rilevanti del decreto, ovvero l’Art. 1 che definisce le funzionalità minime previste e l’Art. 2 che invece chiarisce quali componenti debbano essere contenuti all’interno della scatola nera.
Art. 1
(Individuazione dei dispositivi e funzioni minime)
Ai fini del presente decreto sono definiti meccanismi elettronici che registrano l’attività del veicolo i dispositivi, sigillati, alimentati e solidalmente ancorati ad elementi fissi e rigidi del veicolo stesso, che:
a) consentono la determinazione continuativa nel tempo di posizione e velocità del veicolo;
b) consentono la determinazione continuativa nel tempo del profilo accelerometrico del moto del veicolo;
c) consentono la diagnostica da remoto dell’integrità funzionale del dispositivo;
d) garantiscano l’incorruttibilità del dato raccolto con una percentuale superiore al 99%;
e) consentano la tempestiva individuazione di malfunzionamenti o di tentativi di manomissione fisica o logica non autorizzati;
f) consentono la trasmissione wireless bi-direzionale con altri dispositivi installati a bordo del veicolo;
g) consentono la trasmissione periodica sicura delle informazioni immagazzinate.
 
Art. 2
(Dotazione dei dispositivi)
Affinché le suddette funzioni possano efficacemente essere assolte dai meccanismi elettronici di cui al presente decreto, è richiesto che all’interno dei suddetti dispositivi siano presenti:
a) un ricevitore elettronico GPS, compatibile con la nuova costellazione Galileo, per la geo-radiolocalizzazione terrestre tramite rete di satelliti artificiali;
b) un accelerometro triassiale con bassa distorsione, elevata tolleranza agli shock, stabilità termica;
c) un dispositivo di telefonia mobile General Packet Radio Service (GPRS) per la trasmissione dati tramite rete GSM – UMTS;
d) un banco di Memoria flash e uno di memoria RAM per la memorizzazione dei dati raccolti nell’intervallo di tempo intercorrente tra due trasmissioni successive dei dati;
e) un dispositivo di comunicazione wireless bi-direzionale con antenna integrata dedicato alla comunicazione con altri dispositivi installati a bordo del veicolo;
f) una batteria ricaricabile.
Naturalmente il testo del decreto stabilisce le caratteristiche di minima ma dal punto di vista delle funzionalità – e quindi del servizio ai clienti delle compagnie – l’elenco potrebbe anche allargarsi e, avendo dato un’occhiata a ciò che il mercato offre o offrirà a breve, riteniamo che un elenco più completo di funzionalità effettive possa essere il seguente:

  • Localizzazione satellitare GPS
  • Antifuero satellitare
  • Tracking del veicolo
  • Registrazione automatica dei dati dello stile di guida
  • Rilevamento dei comportamenti pericolosi
  • Rilevamento di incidente e richiesta automatica di soccorso
  • Ricostruzione fisica tridimensionale dei sinistri
  • Monitoraggio automatico del tasso alcolemico del conducente
  • Allarme sonoro in caso di ebbrezza
  • Rilevazione di sollevamento/rimozione vettura
  • Tasto richiesta soccorso in caso di aggressione
  • Tasto richiesta soccorso in caso di emergenza sanitaria
  • Tasto richiesta soccorso in caso di avaria meccanica
  • Check remoto e rilevazione malfunzionamento o manomissione scatola nera
  • Rilevazione rimozione (da parte dell’assicurato o di terzi) scatola nera
  • Accesso remoto via web o mobile app per consultazione statistiche
  • Sistema di allarmi via dispositivo mobile o mobile app

In particolare saranno da valutare tutte quelle possibilità che potranno favorire l’adozione del dispositivo, sia in termini di maggiori servizi accessibili, sia di minori costi per le compagnie e minori disagi per l’assicurato.
Su questo fronte pare particolarmente interessante l’ipotesi di escludere l’installazione del dispositivo con conseguente risparmio di costi e di tempi a vantaggio sia della compagnia dia dell’utente finale. Un vantaggio che certamente avrebbe il grandissimo pregio di ridurre significativamente i costi a carico delle compagnie ammorbidendone – immaginiamo – le posizioni rispetto all’attuale configurazione del Decreto Liberalizzazioni per quanto concerne l’argomento (i costi di installazione/ disinstallazione sarebbero a carico delle compagnie stesse infatti).
A questo proposito ci risulta che ad oggi solo due dei prodotti presenti sul mercato offrano una possibile soluzione al problema.
Da un lato Allie di Allianz Telematics che prevede – per lo meno per gli automobilisti più pratici, esperti e propensi al fai da te – la possibilità di collegare direttamente il dispositivo alla porta OBDII dell’automobile (obbligatoria per tutti i veicoli prodotti dopo il 2001).
Dall’altro Keeper, la scatola nera prodotta dall’italiana TSEM che essendo dotata di un pannello solare adibito a ricaricare la batteria interna del dispositivo può essere installata autonomamente in modo del tutto analogo a un banale Telepass.
Da segnalare inoltre a proposito di quest’ultima il fatto che è l’unica scatola nera – a quanto ci risulta – che attualmente integra al proprio interno un etilometro capace di effettuare una rilevazione continua non soggetta alla volontarietà del conducente.
Secondo noi questo è solo l’inizio e, mentre già ci domandiamo quanto tempo dovrà passare affinché navigatore e scatola nera divengano un tutt’uno, lasciamo correre la fantasia ad immaginare il mondo di servizi che la scatola nera potrà aprire…

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